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No al foglio di via per la prostituta, non è soggetto socialmente pericoloso

Misura giustificata solo se la persona è considerata un rischio per l’ordine pubblico o rientra nelle categorie previste dal Testo unico antimafia. Illegittimo l’allontanamento dal Comune di Civitanova Marche

di Patrizia Maciocchi

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2' di lettura

La semplice attività di prostituzione non può essere “sanzionata” con un foglio di via obbligatorio. Perché la lucciola non può essere considerata un soggetto socialmente pericoloso nè rientra nelle categorie previste dal Testo unico antimafia. La Cassazione (sentenza 31498) accoglie il ricorso contro la condanna della donna, di origine straniera, per aver disobbedito all’ordine, datato 2014, dell’allora questore di Macerata di lasciare il Comune di Civitanova Marche. Una trasgressione per la quale è prevista la sanzione penale dell’arresto da uno a sei mesi, per chi non rispetta l’obbligo di rimpatriare nel Comune di residenza, o trasgredisce il divieto di ritornare, senza autorizzazione, nel Comune dal quale è stato allontanato. Nello specifico però il problema della disobbedienza era recessivo, rispetto al fatto che l’ordine impartito con il foglio di via era illegittimo.

Le segnalazioni dei cittadini

L’atto del Questore era stato adottato anche sulla base delle proteste e delle segnalazioni di molti cittadini «allarmati anche dalle turpi tenute dell’imputata» e dalla condotta della ricorrente. Alla donna veniva contestato l’abbigliamento succinto e l’adescamento dei passanti, con un rischio per la circolazione stradale e il pericolo che nella “rete” cadessero anche dei minorenni. Punto quest’ultimo, chiariscono i giudici, frutto di mero sospetto o di timore, ma non dimostrato. Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello avevano però confermato la condanna dell’arresto in seguito al rifiuto di lasciare Civitanova Marche, trovando il comportamento messo sotto accusa sufficiente per disporre l’allontanamento della donna. La Suprema corte ribalta però il verdetto chiarendo che il giudice penale può disapplicare il provvedimento amministrativo se illegittimo. E la Cassazione lo fa, annulla senza rinvio la condanna perché il fatto non sussiste. L’esercizio della prostituzione in sè, non è, infatti, sufficiente per la misura restrittiva, che può colpire persone socialmente pericolose o che rientrino nelle categorie indicate dal testo unico antimafia. Il foglio di via nello specifico era basato - spiega la Corte - su sospetti piuttosto che su elementi indicativi di una reale tendenza a delinquere.

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